amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno

Tra i diritti della persona, al fine di tutelare le persone più fragili, nel nostro ordinamento è stata introdotta con la Legge 9 gennaio 2004 n. 6 la figura dell’Amministratore di sostegno, quale nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni, rispetto ai rigidi istituti tradizionali quali la interdizione (art. 414 cod. civ.) e la inabilitazione (art. 415 cod.civ.).

Chi è l’amministratore di sostegno

L’art 1 della Legge n.6/04 stabilisce che la figura dell’amministratore di sostegno è stata istituita per sostenere, tutelare e rappresentare quelle persone che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

I presupposti perché ciò avvenga sono:

  • infermità di mente o menomazione fisica o psichica, nella specie patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcol-dipendenza; ma, anche tutti quei soggetti con shopping compulsivo, ludopatia o talvolta anche in assenza di una specifica patologia.
  • impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Colui il quale si trova nella impossibilità transitoria (parziale o temporanea) di provvedere ai propri diritti o in condizioni di abituale infermità di mente per le quali non sia necessario procedere alla interdizione , può ricorrere al giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio affinché nomini con decreto un amministratore di sostegno indicato dall’interessato o, in mancanza di tale indicazione o in presenza di gravi ragioni che impongono una diversa scelta, l’amministratore di sostegno scelto dal giudice nell’interesse esclusivo di chi ne dovrebbe beneficiare.

Come avviene la scelta dell’Amministratore di sostegno

  • La scelta dell’Amministratore di sostegno può avvenire:
  • da parte dello stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato)
  • da parte del giudice quando la figura dell’amministratore di sostegno non è indicata da chi ne dovrebbe beneficiare; o in presenza di gravi motivi nell’interesse esclusivo di chi ne dovrebbe beneficiare.

Il ricorso al giudice tutelare per la nomina di un Amministratore di sostegno può essere proposto da:

  • interessato
  • soggetti indicati nell’art. 417 cod. civ. (coniuge, persona stabilmente convivente; parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo grado; tutore dell’interdetto; curatore dell’inabilitato; ovvero dal Pubblico Ministero)
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno o comunque fornire notizia delle circostanze a loro note al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione (art. 406 comma 3 cod. civ.) In questo secondo caso, sarà poi la Procura della Repubblica a valutare l’eventuale proposizione del ricorso.

Il ricorso che va depositato presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del beneficiario della misura, deve contenere, ai sensi dell’art. 407 cod.civ.:

  • le generalità del ricorrente e del beneficiario;
  • l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
  • il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell’art. 407 c.c.;
  • le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.

E’ inoltre utile, benché non necessario, fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi messo a punto dal Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 407 comma 2 cod. civ. deve “sentire personalmente l’interessato e tenere conto, compatibilmente con le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa” ossia il giudice deve tenere conto dei bisogni e delle richieste del beneficiario sentendolo personalmente.

Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’ascolto del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) di cui all’art. 406 cod. civ.

Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente (ossia di chi richiede la figura dell’amministratore di sostegno), al beneficiario; entrambi gli atti (decreto e ricorso) devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.

Il Giudice Tutelare provvede alla nomina dell’Amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo (cioè immediatamente produttivo di effetti giuridici nei confronti delle parti) entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno deve contenere:

  • l’indicazione delle generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno
  • la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato (ossia l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre i 10 anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è svolto dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti)
  • l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. I compiti dell’amministratore di sostegno possono riguardare alternativamente o congiuntamente due ambiti:
  1. quello della cura della persona (cura della salute -eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, ecc. – gestione degli aspetti sociali e relazionali . scelta del luogo dove vivere, sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa, ecc. – ); o di mera assistenza (affiancandosi al beneficiario nell’assunzione delle decisioni).
  2. quello della cura del patrimonio, che si riferisce alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.
  • degli atti che il beneficiario po’ compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (ossia l’amministratore di sostegno può essere investito dal Giudice Tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva sostituendosi integralmente al beneficiario negli atti di ordinaria amministrazione, per esempio acquisto di beni mobili, per il quale occorre la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, a meno che nel decreto il giudice non abbia disposto diversamente; ed in atti di straordinaria amministrazione, per esempio compravendita di un bene immobile; agire in giudizio, ove è necessaria l’autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare).
  • dei limiti, anche, periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può ottenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  • della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (ossia l’amministratore di sostegno deve presentare al giudice tutelare , in base alla cadenza temporale prevista nel decreto di nomina, una relazione che attesti l’attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica).

L’amministratore di sostegno, con il decreto di nomina, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Nello svolgimento delle sue funzioni deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di disaccordo, informarne il giudice tutelare.

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