divorzio breve

La legge sul divorzio breve

La legge sul divorzio breve

La legge sul divorzio breve del 6 maggio 2015, n. 55, ha rivisto i termini per ottenere il divorzio.

La finalità della riforma è accelerare i tempi in modo che i due coniugi si possano separare e divorziare in tempi più brevi, anche in ragione delle diverse modalità con le quali oggi si può sciogliere il vincolo del matrimonio.

Quando è stato introdotto il divorzio in Italia

Il divorzio nel nostro Paese è stato introdotto con la legge 1 dicembre 1970, n. 898 secondo cui il giudice può pronunciare il divorzio quando si è assicurato che tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale, non può essere mantenuta o ricostituita in presenza di una delle cause previste dalla stessa legge.

Prima di allora, per la Legge Italiana si parlava di scioglimento del matrimonio e mai di divorzio.

In caso di matrimonio contratto in chiesa secondo il rito cattolico (cosiddetto matrimonio concordatario) si parlava di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Quando si può presentare la domanda di divorzio?

La richiesta di divorzio può essere presentata da uno dei coniugi in presenza di determinate circostanze nella specie:

– quando, dopo la celebrazione del matrimonio, un coniuge è stato condannato in via definitiva, anche per fatti commessi in precedenza, alla pena dell’ergastolo oppure a una pena superiore a anni quindici, o per reati gravi contro la famiglia, o per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

– quando un coniuge è stato assolto per vizio di mente da uno dei delitti previsti sopra, se il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determina l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

– se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, oppure è stata omologata la separazione consensuale o si ha separazione di fatto quando la stessa è iniziata almeno due anni prima dell’entrata in vigore della legge del 1970.

– se il procedimento penale intrapreso contro uno dei coniugi per i delitti gravi previsti dalla legge si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciarsi sul divorzio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi.

– quando un coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero un altro matrimonio.

– se il matrimonio non è stato consumato.

– se è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Divorzio : prima della riforma del 2015

Prima della riforma del 2015 la legge stabiliva che per poter richiedere il divorzio, la separazione doveva protrarsi senza interruzione per almeno tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, sia per la separazione consensuale che quella giudiziale.

Le tempistiche del divorzio breve

Con la riforma i tempi per il divorzio breve si sono ridotti con una differenza tra separazione giudiziale e separazione consensuale.

Per poter chiedere il divorzio, la separazione deve protrarsi, senza interruzione, da almeno 12 (dodici) mesi a seguito della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione giudiziale .

In alternativa da 6 mesi nel caso di separazione consensuale; nonché anche quando il giudizio da separazione giudiziale si sia trasformato in separazione consensuale.

Il termine di 6 (mesi) decorre, altresì, dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto in caso di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato; nonché dalla data dell’atto che contiene l’accordo di separazione in caso in cui venga concluso davanti all’ufficiale dello stato civile.

La legge 6 maggio 2015, n. 55, oltre a ridurre i tempi per ottenere il divorzio breve a seguito di separazione, ha previsto altri modi di separarsi.

Separazione giudiziale e Separazione consensuale: prima e dopo la riforma

In precedenza, secondo l’articolo 150 del codice civile, la separazione dei coniugi sia giudiziale che consensuale poteva avvenire solo innanzi ad un tribunale.

Con la separazione giudiziale, che si presuppone una situazione di conflitto tra i coniugi, se questi non raggiungono l’ accordo si rivolgono al giudice.

La separazione giudiziale può essere richiesta da uno o da entrambi, quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano grave pregiudizio all’educazione della prole.

Con la separazione consensuale, che presuppone un accordo dei coniugi, si procede alla separazione dei coniugi e relativa regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e delle decisioni relative all’affidamento dei figli e al loro mantenimento. La separazione consensuale è prevista davanti al giudice la cui efficacia è omologata dal tribunale.

Se la separazione consensuale non viene omologata rimane una separazione di fatto.

A seguito della riforma, ci si può separare o divorziare:

– senza ricorrere al tribunale, con l’assistenza di un avvocato attraverso lo strumento della negoziazione assistita.

La legge consente ai coniugi di recarsi nello studio del proprio avvocato di fiducia per ottenere la separazione o il divorzio ma a condizione che non ci siano figli minorenni.

– davanti all’ufficiale dello stato civile.

Scarica qui il modulo per il divorzio breve davanti all’ufficiale di stato civile

Quindi si attua una specie di mediazione nella quale le parti regolamentano i loro rapporti in un accordo.

Tale accordo, per non essere nullo, deve essere redatto per iscritto e sottoscritto dalle stesse parti e dai propri avvocati.

Per raggiungere tale accordo, i coniugi sono assistiti dai propri legali i quali devono concludere il procedimento in un determinato tempo.

Questo periodo non può essere inferiore a un mese né superiore a 3 mesi, e che può essere prorogato, sempre su accordo delle parti, di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Alla fine, la convenzione deve contenere:

– la modifica dello status dei coniugi

– gli aspetti economici della cessazione dell’unione coniugale

– le disposizioni sui figli, il loro affidamento e relativo mantenimento.

Tale accordo, però, non è completamente esente da una fase giudiziale in quanto:

– in assenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti, l’accordo concluso deve essere trasmesso al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, che deve concedere il suo nulla osta.

Se il Pubblico Ministero solleva delle irregolarità, l’accordo deve essere rinegoziato in caso contrario, le parti possono procedere in via giudiziale.

– In presenza, invece di figli minori o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti, la situazione è diversa. L’accordo sottoscritto da tutte le parti (coniugi e rispettivi legali) nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al Pubblico Ministero il quale lo può autorizzare se lo ritiene corrispondente all’interesse dei figli oppure, entro 5 (cinque) giorni lo trasmette al Presidente del tribunale.

L’accordo autenticato dall’avvocato, munito delle certificazioni, deve essere trasmesso all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Come ottenere la separazione breve

Molto più veloce ed economica è la procedura della separazione o del divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile.

In questo caso, a differenza della negoziazione assistita, i coniugi non sono obbligati a farsi assistere da un avvocato.

Tale tipo di separazione può essere conclusa esclusivamente in assenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

In caso di divorzio, la norma precisa che i coniugi che intendono divorziare devono essere riconvocati dall’ufficiale dello stato civile per confermare l’accordo dopo trenta giorni.

Tale accordo, quello dinanzi all’ufficiale dello stato civile, come avviene per la negoziazione assistita, sin dalla data dell’atto (contenente l’accordo di separazione o divorzio) produce gli effetti di un provvedimento giudiziale.

Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2015

Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2015, n.6, il divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile può avvenire esclusivamente a determinate condizioni.

La condizione principale è quella di trovarsi in presenza di figli (minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, oppure economicamente non autosufficienti) comuni alla coppia.

Mentre si procederà senza inconvenienti se i figli sono di uno solo dei coniugi richiedenti.

Inoltre in caso di accordo relativo all’obbligo di pagamento di un assegno periodico di mantenimento, questo non rientra nell’ipotesi di divieto di trasferimento patrimoniale, mentre è vietato l’obbligo di pagamento in un’unica soluzione.

La fissazione dell’udienza «virtuale»

La fissazione dell’udienza «virtuale» viene comunicata agli avvocati in via telematica. Tale udienza virtuale (ove non è necessaria la partecipazione delle parti né a distanza né in via cartolare), serve solo al Tribunale per dare atto delle attività svolte e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti nel giro di pochi giorni.

Per cui a seguito della espressa e ribadita manifestazione di volontà, la coppia consegue l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto), previa la trasmissione anche in tal caso telematica per il parere al Pubblico Ministero.

Si vedrà, però, col tempo se effettivamente questa formula verrà mantenuta o meno, anche quando sarà finita l’emergenza Covid19.

Divorzio breve

In definitiva il divorzio breve consente alle parti di ricorrere allo scioglimento del matrimonio, soprattutto quando non ci sono minori, anche attraverso il ricorso Comune, accelerando i tempi.

Perché ci sono ipotesi in cui, al di là dell’importanza di un rapporto sentimentale, non ci sono grandi discussioni in relazione all’affidamento dei minori, né virtuali scontri sul patrimonio delle parti.

È evidente che in quel caso si tratta di un atto puramente formale.

Di sicuro la possibilità di consentire il ricorso a questo strumento anche attraverso l’aiuto degli uffici anagrafe del Comune è un’opportunità che ha consentito di agevolare anche il lavoro dei Tribunali, molto spesso appesantito da ipotesi puramente formali, che non hanno necessità di un ricorso a un giudice per concretizzare la rottura di un rapporto, e questo è lo scopo della Legge sul divorzio breve.

Studio Legale Buccarella


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