cambiale non pagata

Cambiali non pagate: ecco cosa fare

Cambiali non pagate: ecco cosa fare

Il Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 disciplina la cambiale quale titolo di credito all’ordine ed astratto che attribuisce al creditore legittimo il diritto di farsi pagare dal debitore che ha emesso il titolo (o da colui che ha ricevuto l’ordine dall’ autore del titolo) una determinata somma di denaro, alla scadenza e nel luogo indicato.

La cambiale è un titolo esecutivo che consente al creditore di procedere direttamente alla riscossione della somma prestata con l’emissione del precetto di pagamento.

Due le tipologie di cambiali:

– la cambiale vera e propria, o cosiddetto vaglia cambiario, o pagherò cambiario, quale promessa del debitore (cosiddetto “emittente”) di pagare al creditore (o primo prenditore) una somma di denaro ad una certa scadenza;
– la cambiale tratta, o semplicemente tratta, con la quale il debitore (cosiddetto traente) non paga direttamente, ma ordina a sua volta ad un proprio debitore (cosiddetto trattario) di pagare il suo debito al creditore. Il debitore (o trattario) solo se accetta l’incarico sarà obbligato al pagamento secondo lo schema della delegazione (art. 1268 del c.c.).


Cosa succede e come comportarsi se le cambiali non vengono pagate dal debitore? Le cambiali non sempre vengono pagate alla scadenza e quindi in questi casi: cosa fare?

Secondo le vie legali diverse sono le azioni e i procedimenti da avviare per recuperare la somma non restituita di cambiali non pagate .

Due, in particolare, le strade da intraprendere per riuscire a farsi restituire la somma delle cambiali non pagate dal debitore, quali:

– l’azione diretta

– l’azione indiretta

Azione Diretta e Cambiali non pagate

Innanzitutto, essendo la cambiale un titolo esecutivo consente al creditore di procedere direttamente alla riscossione della somma prestata con l’emissione del precetto di pagamento.

L’azione diretta si può attivare entro i tre anni dalla scadenza delle cambiali, se in possesso di tutti gli elementi essenziali, altrimenti non si può ritenere legalmente valida.

Gli elementi essenziali di una cambiale sono:

– la parola “cambiale” inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua il titolo stesso è redatto

– ordine o promessa incondizionata di pagare una determinata somma

– nome e dati anagrafici del debitore

– data di scadenza della cambiale

– luogo di pagamento della cambiale

– nome del beneficiario ossia di colui al quale o all’ordine del quale deve essere pagata la cambiale

– data e luogo dove la cambiale è stata emessa

– la firma autografa di colui che emette la cambiale

– bollo

Azione indiretta (o di regresso) e cambiali non pagate

Nel caso in cui l’azione diretta non abbia portato i risultati sperati, il creditore può procedere con un’azione indiretta, o cosiddetta azione di regresso della cambiale non pagata.

Con l’azione indiretta ci si può rivolgere a coloro che hanno garantito con la loro firma il pagamento della cambiale ossia ai cosiddetti “giranti” o eventuali loro avallanti. Questi, a loro volta, possono portare in pagamento la cambiale e rivolgersi come creditori nei confronti del debitore, aggiungendo, altresì, alla somma da farsi restituire eventuali interessi e spese di bollo.

Si crea in tal caso un “girotondo del debito”in quanto da un lato il debitore viene liberato dal debito inizialmente contratto, con chi ha predisposto la cambiale; dall’altro, contrae un altro debito con il suo girante, che automaticamente diventa il suo creditore.

Tale situazione non è, comunque, un’azione automatica in quanto il girante potrebbe decidere di non rivalersi sul debitore e in tal caso si ha il pagamento della cambiale senza ulteriori conseguenze.

L’azione indiretta, comunque, si considera effettiva se è stato compilato l’atto del protesto verso il debitore principale.

Si prescrive in un anno dal protesto l’azione di regresso del portatore del titolo, altrimenti cade in prescrizione.

Si prescrive in sei mesi l’azione di regresso del girante che ha pagato nei confronti di altri giranti.

Se il debito non è stato saldato, scaduti i termini, si procede con un decreto ingiuntivo.

Protesto e cambiali non pagate

Il protesto della cambiale è l’atto che ufficializza il mancato pagamento del titolo stesso da parte del debitore con importanti conseguenze.

Come si richiede il protesto di una cambiale?

Il creditore, entro due giorni dal mancato pagamento della cambiale, consegna il titolo di credito all’ Ufficiale Giudiziario, il quale per chiedere il pagamento della cambiale si reca presso il domicilio del debitore.

La richiesta del protesto può essere eseguita anche da un notaio, al quale si può pagare la cambiale.

Se il debitore si rifiuta di pagare la cambiale si procede con la stesura del verbale e la successiva pubblicazione del protesto.

Con la pubblicazione del protesto tutti i nominativi di coloro che non hanno pagato la cambiale vengono pubblicati nel Bollettino dei protesti cambiari a cura della Camera di Commercio.

Praticamente, la pubblicazione del protesto rende il debitore ufficialmente inaffidabile agli occhi degli istituti di credito che non gli daranno più prestiti.

Come avviene la cancellazione del protesto?

Fino a quando il protestato non paga il protesto rimane nel Pubblico Registro Informatico dei Protestati.

Se il creditore prosegue nell’attività giudiziale, colui il quale è stato protestato, oltre ad essere pignorato dei suoi beni, rimarrà iscritto nel Pubblico Registro Informatico dei Protestati per i successivi cinque anni.

La segnalazione di protesto può essere cancellata se il protestato risarcisce i dovuti debiti prima che venga effettuato il pignoramento dei beni di sua proprietà, e prima che sia passato un anno dall’iscrizione al Registro Informatico dei Protestati.

Comunque, a prescindere dall’avvenuto pagamento o meno della cambiale, la cancellazione dal Registro dei Protestati avviene automaticamente dopo cinque anni.

Si può non pagare più la cambiale?

Non pagare una cambiale porta a delle serie conseguenze sia di status personale ( come nel caso del debitore inadempiente che viene iscritto in un pubblico registro) sia di possibile pignoramento dei beni dello stesso.

E’ sempre opportuno pagare le cambiali o magari accordarsi con il proprio creditore, in modo da poter dilazionare nel tempo tale titolo, per non incorrere nelle serie conseguenze che derivano dal mancato pagamento.

Per cui è bene saldare e rientrare del debito, nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Per sapere come fare ed affrontare una situazione in cui ci sono delle cambiali non pagate affidati alla consulenza dello Studio Legale Buccarella che potrà darti i suggerimenti giusti per presentare la documentazione del caso nei tempi previsti dalla legge, corredati dagli elementi essenziali al fine di renderli validi ed esecutivi.

Studio Legale Buccarella

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Anna Buccarella avvocato a Veglie (Le) riceve su appuntamento presso lo Studio Legale Buccarella in via Salice 46


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