pensione reversibilità

Pensione di reversibiltà: cos’è e quali i requisiti

Pensione di reversibilità: cos’è e quali i requisiti

Cos’è la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità è il trattamento che spetta ai familiari superstiti del pensionato deceduto o del lavoratore deceduto (in quest’ultimo caso cosiddetta pensione indiretta).

Da chi viene erogata la pensione di reversibilità?

Tale prestazione economica pensionistica viene erogata direttamente dall‘INPS e calcolata sulla base dei dati Irpef.

Secondo il Decreto legislativo 503/92, tale prestazione economica pensionistica spetta al lavoratore solo se questi ha accumulato, anche in periodo non continuativo, almeno 15 anni di contribuzione. Alternativamente, dopo 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte.

A chi spetta la pensione di reversibilità?

Coloro che possono beneficiare della pensione di reversibilità sono:

– il coniuge;

– i figli ed equiparati che alla data di decesso del pensionato o dell’assicurato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e siano a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo;

– il coniuge separato (in tutti i casi);

– il coniuge divorziato e non risposato titolare di un assegno divorzile;

– l’ex coniuge, anche se dopo il divorzio e prima della morte il lavoratore o pensionato assicurato si sia risposato. Sulla base alla legge n.74 del 1987, in questi casi sarà il giudice a stabilire le quote che spettano al primo e al secondo coniuge;

– in assenza del coniuge e dei figli o se anche questi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;

– in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto;

– ai partner di coppie civili ai sensi dell’art.1 comma 20 della Legge 76/2016, che riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso.

A chi NON spetta la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità non può essere riconosciuta al convivente della coppia di fatto secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, in tema di pensione reversibilità convivenza, con sentenza n. 22318 del 03.11.2016.

Tale prestazione economica pensionistica NON spetta:

– ai figli che abbiano compiuto il 18° anno di età, fatta eccezione nei casi in cui il figlio sia ancora in formazione. In quel caso si può mantenere la reversibilità fino ad un’età massima di 26 anni;

– l’ex coniuge che ha contratto nuove nozze;

– i genitori del defunto che non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età o siano titolari di pensione diretta.

Tale prestazione economica pensionistica (pensione di reversibilità) viene erogata a partire dal mese successivo la dipartita del pensionato o lavoratore, indipendentemente dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

La pensione di reversibiltà viene calcolata in percentuale in base al numero di persone che il pensionato o l’ex lavoratore aveva a suo carico secondo lo schema di seguito riportato:

un contributo del 60% solo per il coniuge

– 80% per il coniuge con un figlio a carico

– 100% per il coniuge con due o più figli

– 70% solo un figlio

– 80% due figli

– 100% tre o più figli

– 15% solo un genitore

– 30% due genitori

Pensione di Reversibilità e Assegno Sociale: si possono cumulare?

Le domande più frequenti di colui che arriva all’età pensionabile e dovrebbe iniziare a ricevere l’assegno sociale sono:

– chi percepisce la pensione di reversibilità ha diritto all’assegno sociale?

– si può cumulare l’assegno pensionistico che l’INPS eroga ai superstiti con quello della pensione sociale? O prendendo l’uno si esclude l’altro beneficio?

In linea generale ai contribuenti che raggiungono 67 anni di età e appartengono ad una fascia di reddito viene erogato l’assegno sociale pari a Euro 459,83.

Ma chi percepisce già la pensione di reversibilità e compie 67 anni ha comunque diritto all’assegno sociale?

In sostanza, occorre capire se i due assegni sono cumulabili o se, al contrario, si deve rinunciare a quello meno vantaggioso.

Chi percepisce la pensione di reversibilità ha diritto all’assegno sociale?

I due assegni sono cumulabili. La cumulabilità dei due trattamenti previdenziali è stata confermata dalla Legge Dini n.335/1995 relativa alla riforma del sistema pensionistico.

Per cui chi già percepisce la pensione di reversibilità non deve rinunciare all’altro assegno a condizione però che l’ammontare dei due trattamenti previdenziali non superi delle soglie di reddito ben determinate.

Infatti se l’importo della pensione di reversibilità si calcola su somme di denaro superiori a euro 5.818,93, in tal caso decade il diritto all’assegno sociale.

Tanto perché l’assegno sociale 2020 viene erogato unicamente ai contribuenti il cui reddito complessivo non supera il limite massimo di euro 5.818,93.

Se, al contrario, l’ammontare annuo della pensione di reversibilità risulta inferiore a tale limite di reddito (euro 5.818,93) l’ Ente previdenziale (INPS) provvede a ridurre l’importo dell’assegno.

La pensione di reversibilità si riduce al 25% se l’importo è di 3 volte più alto di quello minimo del Fondo lavoratori dipendenti.

Se tale assegno di reversibilità supera di 4 volte l’ammontare del trattamento minimo, la decurtazione sarà pari al 40%.

Se invece il pensionato percepisce redditi di 5 volte superiori all’assegno minimo, si arriva al taglio del 50% del rateo di reversibilità.

Quali sono i motivi di riduzione della pensione di reversibilità?

Non sempre chi gode dell’assegno pensionistico riesce a conservare nel tempo i requisiti necessari al riconoscimento del trattamento previdenziale.

Anzi può accadere addirittura di perdere del tutto il diritto alla pensione dei superstiti.

Il rateo pensionistico erogato ogni mese dal’INPS potrebbe diminuire se subentrano alcuni cambiamenti.

Almeno 3 sono i motivi per cui l’assegno si riduce:

1) Innanzitutto, la composizione del nucleo familiare di colui che percepisce l’assegno di reversibilità in quanto l’assegno mensile si riduce se in famiglia non ci sono minorenni, soggetti affetti da disabilità o studenti.

2) Altro motivo è riconducibile all’età in cui il defunto ha contratto il matrimonio.

A tal proposito l’INPS con circolare n.84/2012, per limitare il fenomeno dei matrimoni di convenienza, ha reso note alcune disposizioni, secondo cui:

– il defunto che ha contratto matrimonio prima dei 70 anni di età ha diritto al 60% dell’assegno;

– la differenza di età fra i due coniugi non deve essere superiore a 20 anni e il matrimonio deve avere una durata minima di 10 anni; in caso contrario se il matrimonio contratto è durato meno di 10 anni, la quota del 60% che spetta al coniuge superstite deve essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni.

3) Terzo motivo determinante il taglio dell’importo è dato dalle fasce di reddito di appartenenza di chi percepisce la pensione.

Infatti, secondo la circolare Inps n. 147/2012 si ha:

– la riduzione del 25% in presenza di redditi inferiori a 26.385,84 euro;

– il 40% di riduzione è invece previsto per chi dichiara redditi inferiori a euro 32.982,30 ;

– il 50% di riduzione per redditi dichiarati superiori ad euro 32.982,30.

Quando si perde la pensione di reversibilità?

Le ragioni per cui la pensione di reversibilità si può perdere sono:

1) nel momento in cui il coniuge superstite decidesse di convolare a nuovo matrimonio, questo comporterebbe l’immediata decadenza del diritto alla pensione di reversibilità.

Contrarre un secondo matrimonio comporta difatti la perdita immediata del diritto alla prestazione previdenziale.

Contrariamente alla convivenza. La convivenza difatti non rappresenta motivo ostacolante alla percezione del beneficio economico.

Per cui se il coniuge superstite decidesse di convivere con il nuovo partner ciò non lo priverebbe del diritto all’assegno.

2) la presenza di figli di età superiore ai 18 anni.; in tal caso, oltre all’età anagrafica incide sulla perdita della prestazione economica pensionistica l’eventuale interruzione degli studi dei figli che di conseguenza non risultano più studenti.

La perdita del rateo è causata persino dalla presenza all’interno del nucleo familiare di figli impegnati in un tirocinio formativo.

Inoltre, il coniuge superstite non può più percepire la pensione di reversibilità anche quando i figli ormai maggiorenni acquisiscono e raggiungono la piena autonomia economica.

3)- ultima circostanza che comporta la sospensione definitiva del beneficio previdenziale è data dalla eventuale presenza di fratelli e sorelle.

In tal caso il diritto al beneficio previdenziale viene meno nel momento in cui essi stessi iniziano a percepire l’assegno previdenziale perché giunti all’età pensionabile.

Studio Legale Buccarella

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