Il mantenimento dei figli prima e dopo la separazione dei coniugi

Il mantenimento dei figli prima e dopo la separazione dei coniugi

Chi ha lasciato il suo partner e deve occuparsi della prole, dovrebbe sapere a cosa va incontro. Nella nostra Costituzione all’articolo 30 si stabilisce in forma solenne:

il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli

L’articolo 147 del codice civile che disciplina quelli che sono i “doveri verso i figli” stabilisce che:

il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis”.

E tanto vale anche nel caso in cui due coniugi si dovessero separare.

Tale formula viene ricordata alle tante coppie che scelgono di sposarsi, con rito civile o concordatario durante la celebrazione del loro matrimonio. Doveri che nascono con l’avere fatto nascere un figlio, e non possono venire meno se la relazione di coppia dovesse fallire.

E tanto vale anche per i figli di due persone non sposate i quali vantano gli stessi diritti della prole di una coppia unita con il vincolo del matrimonio.

I figli non possono essere abbandonati nemmeno se i coniugi si separano e poi divorziano o in caso di conviventi se finisce la relazione.

La legge, quindi, cerca di dare ai figli la garanzia che i genitori non li potranno abbandonare né moralmente né economicamente. Questo sia durante il matrimonio, o la convivenza, sia dopo la fine della relazione, sancita dalla separazione, dal divorzio o dalla fine della convivenza i cui figli nati dalla loro unione avrebbero sempre il diritto ad essere mantenuti.

Quali sono i diritti e i doveri dei figli

L’articolo 315 bis del codice civile, riconosce quelli che sono i diritti dei figli.

Secondo l’articolo 315 bis

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti ”  

(vale a dire con i fratelli, con i nonni, con gli zii).

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.

Ma accanto ai diritti, i figli hanno anche dei doveri.

E all’articolo 315 bis il comma 4 del codice civile si sancisce:

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

La legge individua altresì, sino a quando la coppia è felice ed in armonia, all’articolo 316 bis del codice civile, i modi con cui i genitori devono adempiere al loro dovere di mantenere i figli in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

Articolo 316 bis codice civile

Infatti all’art. 316 bis del codice civile, relativamente alla “responsabilità genitoriale” si sancisce:

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare.

Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui.

Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio” (articolo sostituito dall’art. 39, comma 1, del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013 n. 154).

Il diritto al mantenimento

Il mantenimento è il diritto che spetta ai figli solo ed esclusivamente perché venuti al mondo.

Il diritto al mantenimento dei figli è disciplinato dall’articolo 315 bis del codice civile, rubricato “diritti e doveri del figlio” che al comma 1 recita:

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

Diritto che rimane inalterato anche alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, in quanto il diritto al mantenimento anche successivamente alla loro separazione e per un periodo di tempo indeterminato, almeno fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, resta sempre nei confronti dei figli.

A differenza del mantenimento dovuto all’ex coniuge, per il quale il giudice deve, al fine della determinazione, come redditi percepiti, assegnazione casa familiare, eventuale responsabilità della fine della relazione, rispettare dei criteri.

Diritto assegno di mantenimento

Mantenimento dei figli fino a quando spetta?

Il diritto all’assegno di mantenimento viene meno quando i figli diventano economicamente autosufficienti. Il raggiungimento della maggiore età e il compimento degli studi universitari, pertanto, non esonera il genitore non affidatario dal continuare a pagare il mantenimento.

A tal proposito si veda l’ordinanza 23 gennaio 2020 n. 1448 della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso con il quale un padre contesta la decisione della Corte d’Appello che lo obbliga a corrispondere 650 euro al mese per il mantenimento delle figlie.

Infatti uno dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado era

l’obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie, corrispondendo un assegno mensile di 650, visto che la maggiore di età avrebbe raggiunto l’indipendenza economica, ed è andata a vivere in un’altra città”.

Secondo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.1448 del 2020 “l’avere conseguito una borsa di studio di 800 euro non significa indipendenza economica della figlia”.

I giudici della Corte di Cassazione, infatti, sul mantenimento dei figli, con la suddetta ordinanza, respingono il motivo sollevato dal ricorrente perché inammissibile e infondato.

In questo modo viene messo in evidenza il principio secondo cui:

l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso, ma perdura sino a quando il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica.

Il raggiungimento di questa indipendenza non è dimostrato dal semplice conseguimento di una borsa di studio (nella specie di 800 euro mensili) correlata a un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario.

Nel caso in cui il figlio, per colpa sua, non ha lavoro, ossia la sua precaria condizione economica deriva da una sua responsabilità, il genitore potrà rifiutare il mantenimento e chiedere al giudice la revoca dello stesso mantenimento, con l’obbligo però di continuare a versare gli alimenti, nella forma di sussidio economico di minore entità.

Come funziona il mantenimento dei figli ?

Il dovere dei genitori è quello del mantenimento dei figli, di non fargli mancare i mezzi necessari a consentire loro una vita dignitosa, dagli alimenti a qualunque cosa necessaria per lo sviluppo della loro personalità, dei loro interessi ed in modo che possano affrontare in modo autonomo la loro vita.

Due i modi, di solito a cui si provvede al mantenimento:

  1. Assicurando in modo diretto ai figli quello del quale hanno bisogno (come una casa dove abitare, beni comuni al fine di svolgere le attività quotidiane: computer o smartphone, mezzi per potersi muovere (motorino), cosiddetto mantenimento diretto;
  2. oppure fornendo dei soldi necessari per fare fronte alle loro esigenze, cosiddetto mantenimento indiretto.

Per cui, il mantenimento diretto è lasciato all’iniziativa dei genitori, al mantenimento indiretto provvedono i figli con i mezzi dei genitori.

Un esempio di mantenimento indiretto è dato dal figlio studente universitario fuori sede, ha bisogno di loro per le spese.

Nel mantenimento diretto si pone in essere un soddisfacimento immediato e diretto da parte del genitore dei bisogni e delle necessità dei figli.

Nel mantenimento indiretto si ha la corresponsione di un assegno periodico diretto a coprire le esigenze ordinarie dei figli.

Dopo la separazione come avviene il mantenimento diretto e indiretto?

In seguito alla separazione dei genitori assumono rilevanza in modo particolare le nozioni di mantenimento diretto e indiretto.

Per cui dopo la separazione è possibile che uno dei genitori sia costretto, per via delle modalità di affidamento dei figli, a dover provvedere al mantenimento indiretto con il relativo assegno.

Infatti, a seguito della separazione, il genitore deve dare al figlio che non gli sia stato affidato l’assegno di mantenimento che è dato da un contributo economico, legato al tipo di affidamento che viene deciso dal giudice.

Con l’affido condiviso, il genitore provvede in modo diretto alle spese che servono al mantenimento dei figli.

Con l’affido esclusivo, il genitore non collocatario dovrà versare all’altro un assegno a titolo di mantenimento per le spese ordinarie per il figlio, al di là dell’equa divisione delle spese straordinarie.

Se tra i genitori separati, divorziati o che non convivono più insieme, non si raggiunge un accordo, è il giudice che può determinare un assegno periodico per garantire il mantenimento dei figli.

Il dovere di rendersi autonomi

Con la sentenza n.17183 del 2020 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il dovere del figlio di attivarsi subito per rendersi indipendente. Ciò significa che perde l’assegno di mantenimento il figlio che non cerca lavoro, un lavoro qualsiasi, in attesa di trovarne uno più adatto alle proprie aspirazioni e alla propria formazione.

La sentenza della Cassazione cambia il concetto di diritto al mantenimento.

L’assegno di mantenimento che spetta ai figli di genitori separati per questi la Corte di Cassazione mette un punto:

dopo aver completato gli studi è obbligatorio trovarsi un lavoro”.

Perché l’assegno di mantenimento ha una funzione educativa e non è un’assicurazione.

Per cui, addio bamboccioni: bisogna rimboccarsi le maniche e non vivere sulle spalle dei propri genitori. Quindi, finiti gli studi, non importa se liceali, universitari o specialistici, un figlio ha il dovere di trovare una occupazione e rendersi autonomo.

I giudici della Corte di Cassazione con la sentenza 17183, confermano l’obbligo del figlio di fare di tutto per trovare un lavoro qualunque pur di rendersi autonomo, in attesa di un impiego più adatto alle proprie aspirazioni.

La sentenza riguarda il ricorso, respinto, di una madre, di revocare l’assegno versato dall’ex marito in favore del figlio, un professore di musica precario e trentenne che con le supplenze guadagnava in media 20 mila euro l’anno.

Il giudice di primo grado aveva stabilito che a causa dei contratti a tempo determinato, il figlio maggiorenne era “di fatto incapace di mantenersi

e aveva aggiunto che

l’impiego deve essere all’altezza delle sue professionalità ed offrirgli un’appropriata collocazione nel contesto economico sociale adeguato alle sue aspirazioni. In mancanza di ciò l’obbligo di mantenimento permane”.

La Corte d’appello aveva poi ritenuto che l’obbligo va messo in relazione alla capacità di mantenersi». Secondo la Cassazione:

«Se sussiste uno stile di vita volutamente inconcludente o sregolato oppure l’inconcludente ricerca di un lavoro protratta all’infinito, il figlio non avrà certo dimostrato di avere diritto al mantenimento».

Una bella differenza rispetto al passato, quando mantenere il figlio maggiorenne era un dovere in ogni caso.

Adattarsi al mercato

Oggi, i ragazzi fanno i conti con una realtà sociale ed economica profondamente depressa, nella quale trovare il lavoro “giusto” è difficilissimo. Ciò non giustifica un’eterna ricerca, anzi obbliga i figli ad adattarsi a continui lavori precari e perfino umili, pur di produrre reddito per sé stessi e rendere meno gravoso il compito delle famiglie.

Sinora, invece, ad adattarsi è stato il genitore pur di poter versare l’assegno.

Vengono smentite, o almeno fortemente ridimensionate, le basi giuridiche acquisite attraverso precedenti sentenze, quali la sentenza n.8221 del 2006, la sentenza n.21773 del 2008 e la sentenza n.22214 del 2004.

Studio Legale Buccarella


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