stalking condominiale

Cos’e lo stalking condominiale

Stalking condominiale

Nei condomini ormai vivono sempre più persone di culture, nazionalità, età e con esigenze diverse. Mettere d’accordo tutte queste diverse entità non sempre si riesce e talvolta tra di esse possono sfociare spiacevoli contrasti e dissidi.

Da qui è facile passare da piccoli dispetti tra i condomini in lite ad atti di stalking.

Lo stalking è inquadrato dal articolo 612-bis del codice penale e viene descritto come una serie di atti persecutori che danneggiano la tranquillità e la serenità di un individuo. Lo stalking condominiale è entrato nelle aule di giustizia grazie alla sentenza del 25/05/2011 n° 20895 Cassazione penale sez. V che ha confermato la condanna ad uno stalker condominiale, che affetto da disturbi maniacali, molestava tutte le donne del condominio obbligandole a cambiare abitudini di vita ed in alcuni casi a prendere tranquillanti.

Si vedano altresì le seguenti sentenze :

Cassazione Penale, Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648

Cassazione Penale, 28 Giugno 2016, n. 26878

La legge 38 del 24/04/2009 ha stabilito che “chiunque compie atti persecutori che causano ansia, timore o modificano le abitudini di una persona può essere condannato fino a 4 anni di reclusione”.

I presupposti per lo stalking condominiale:

Perché il comportamento di un individuo possa essere ritenuto persecutorio e quindi possa essere sottoposto a procedimento penale devono sussistere due presupposti:

1- gli atti molesti devono essere reiterati, non basta un singolo atto per configurare il reato di stalking;

2- le molestie devono generare nell’individuo che le ha subite uno stato di ansia, disagio, paura, oppure costringerlo a cambiare le sue abitudini di vita.

Anche, il rumore molesto, così come l’esalazione di odori o fumi possono configurarsi come stalking condominiale. Infatti l’art. 844 del Codice Civile sancisce che è possibile limitare entro limiti tollerabili detti comportamenti.

Prima di arrivare a una denuncia è opportuno provare a chiarire la situazione con il diretto interessato o tramite l’amministratore di condominio. Se ciò non porta a nessun risultato è possibile inviare una raccomandata A/R sia al diretto interessato (probabile stalker) che per conoscenza all’amministratore di condominio. Nel caso che ancora non si sono ottenuti i risultati sperati è possibile chiedere un ammonimento al questore (legge 38 del 24/04/2009), il quale, dopo aver verificato e ritenuta reale la situazione, provvederà ad emettere un decreto di ammonimento orale verso lo stalker. Se gli atti continuano, si può procedere alla querela. Per denunciare il molestatore occorre raccogliere il maggior numero di prove come: sms, lettere, testimonianze, registrazioni, email. Sarà compito poi del giudice verificare ed accertare le molestie, e una volta accertato il tutto lo stesso magistrato potrà emettere una ordinanza restrittiva nei confronti del molestatore.

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