la legge del dopo di noi: il futuro dei figli più fragili

La legge del dopo di noi : il futuro dei figli più fragili dopo la morte dei genitori

La legge del dopo di noi : Il futuro dei figli più fragili dopo la morte dei genitori

Quale tutela alle persone affette da disabilità grave dopo la morte dei genitori?

Nel giugno 2016 è stata approvata la legge 112/16 cosiddetta “legge del dopo di noi” a tutela di quelle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Tale legge trae spunto, in particolare, dalla Convenzione Onu, adottata da 192 paesi, firmata da 126 e ratificata da 49, con i suoi 50 articoli la Convenzione ONU , rappresenta il primo grande trattato sui diritti umani del nuovo millennio. E’ un documento di grandissima importanza per la promozione di una nuova cultura riguardo alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Lo scopo è quello di “ promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità”.

Tale convenzione prevede espressamente il diritto del disabile a vivere nella società con la stessa libertà di scelta che spetta alle altre persone.

Quindi “la legge del dopo di noi”, cerca di rispondere alle tante domande che una madre o un padre si pongono con un figlio affetto da una disabilità grave che necessita di assistenza 24 ore su 24; vige in questi genitori il timore che “questo figlio fragile” possa essere abbandonato o che non riesca a raggiungere una certa indipendenza.

Obiettivo della legge “del dopo di noi”

Per cui l’obiettivo principale della Legge 112 del 2016 è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendo a questi soggetti “fragili” di continuare a vivere, anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro, in contesti simili il più possibile alla casa familiare o avviando processi di de-istituzionalizzazione attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

A chi è rivolta la Legge del dopo di noi?

La Legge del dopo di noi n.112/16 all’art. 2 comma 1 individua i destinatari ossia “quelle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla serenità”.

Ai fini dell’applicazione della Legge del dopo di noi n.112/16 per capire quando la disabilità è grave occorre fare riferimento alla Legge 104 del 1992 art.3 comma 3 secondo cui: “è grave la situazione di quelle persone la cui minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Per cui la condizione di disabilità, deve essere accertata da apposite commissioni mediche presso le ASL competenti e non deve essere determinata dal naturale invecchiamento oppure da patologie connesse alla senilità.

Condizioni

Perchè sia applicabile la Legge 112 del 2016 , oltre l’accertamento della gravità, il disabile deve trovarsi in una delle seguenti condizioni :

– mancanza attuale di entrambi i genitori

– presenza attuale di genitori non più in grado di fornire il necessario ed adeguato sostegno

– previsione del venir meno del sostegno familiare

Quali sono gli strumenti operativi attraverso cui la legge n.112 del 2016 può attuare le esigenze del disabile grave?

Gli strumenti operativi attraverso cui attuare le esigenze del disabile possono essere:

  • sia di natura pubblica
  • sia di natura privata

Lo scopo di intervento comune è quello di evitare al disabile grave la istituzionalizzazione del ricovero consentendo loro la possibilità di continuare a vivere ,anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro in contesti il più possibile simili alla casa familiare.

Cosa prevede la legge n.112 del 2016 tra gli strumenti pubblici e privati

La legge n.112 del 2016 tra gli strumenti pubblici prevede l’istituzione di un fondo per l’assistenza, che non prevede un contributo economico diretto bensì la possibilità per il disabile e la sua famiglia di aderire ad uno dei progetti attivi a livello regionale. Infatti, ciascuna regione stabilisce in modo autonomo la procedura di accesso (art.2 comma 2 e art. 4 comma 1 lett. da a) a d) , attraverso il coinvolgimento di enti del terzo settore, Regioni, enti locali, soggetti privati esperti nel settore dell’assistenza o le stesse famiglie dei disabili gravi che intendono associarsi per il raggiungimento delle finalità progettate ai sensi dell’art. 3 della legge 112/2016.

La “legge del dopo di noi” tra gli strumenti privati punta esclusivamente sulla concessione di agevolazioni e sgravi fiscali da applicare a determinate operazioni e/o negoziazioni giuridico-finanziarie, il cui scopo esclusivo è la protezione, assistenza, inclusione sociale e cura del disabile grave.

Tali strumenti operativi sono:

  • La stipula di polizze di assicurazione
  • La costituzione di trust
  • La costituzione di vincoli di destinazione di cui allart. 2645 ter Codice Civile
  • La costituzione di fondi speciali formati da beni assoggettati a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario
  • Erogazioni liberali in denaro e/o natura

Comunque, affinché vengano concesse le agevolazioni fiscali e non siano nulle, è necessario che :

– l’atto istitutivo deve essere stipulato per atto pubblico notarile (forma obbligatoria a pena di nullità dell’atto);

– colui che beneficia degli strumenti giuridici utilizzati deve essere una persona con disabilità grave certificata ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3;

– l’atto istitutivo deve indicare i soggetti che sono coinvolti (trustee, gestore, fiduciario), il loro ruolo, il loro compito ed obbligo, la persona del beneficiario con disabilità grave con i suoi bisogni specifici, le attività di assistenza e cure necessarie e le azioni volte a ridurre il rischio della istituzionalizzazione del ricovero; il progetto di vita che il trustee ( chi dispone dei beni e ne trasferisce l’intestazione si chiama settlor, il nuovo titolare diventa trustee ed il beneficiario beneficiary) o il gestore o il fiduciario, devono realizzare e perseguire, l’indicazione del soggetto a cui è affidato il compito di sorvegliare e controllare l’operato del trustee, del gestore e del fiduciario; l’indicazione dei beni conferiti, la loro esclusiva destinazione al perseguimento delle finalità indicate, il termine finale del trust, del vincolo di destinazione e del rapporto fiduciario, che deve necessariamente coincidere con la morte del beneficiario, la destinazione dei beni residui dopo la morte del beneficiario.

Agevolazioni fiscali degli strumenti operativi

Inoltre tutti gli strumenti operativi, sia di natura privata che pubblica, se conformi ai dettami di legge, possono godere delle suddette agevolazioni fiscali:

– l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse per un importo pari ad Euro 200 ciascuna, anziché di quelle proporzionali più elevate, sugli atti istitutivi degli strumenti utilizzati;

– l’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti, documenti, istanze, copie conformi, estratti,certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni connesse all’operazione;

– la possibilità da parte dei Comuni di applicazione di aliquote ridotte, o franchigie o esenzioni, sugli immobili che sono stati conferiti nel trust o sono stati oggetto del vincolo di destinazione o del rapporto di gestione fiduciaria.

Da ultimo, uno strumento non previsto dalla Legge del dopo di noi ma disciplinato all’art. 692 del codice civile è il fedecommesso assistenziale il cui fine è quello di “assistenza di persona interdetta o di minore in stato di infermità mentale con obbligo, in quest’ultimo caso, di iniziare il procedimento di interdizione entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età”.

Fedecommesso assistenziale

Per tale istituto, pur avendo scopi assistenziali, la legge 112 del 2016 cosiddetta del dopo di noi non estende le agevolazioni fiscali alla figura del fedecommesso assistenziale.

Non c’è una regola generale nello scegliere uno degli strumenti operativi, la scelta è vincolata alla specifica situazione del disabile grave e delle sue effettive necessità, attuali ed in prospettiva, alla situazione della sua famiglia, ai mezzi finanziari/patrimoniali disponibili anche in relazione alla maggiore o minore complessità di gestione e dei costi di gestione dello strumento attuato.

Studio Legale Buccarella

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