atti giudiziari

Atti giudiziari: come comportarsi quando se ne riceve uno

Atti giudiziari: come comportarsi quando se ne riceve uno

Il postino ha suonato alla porta e ti ha consegnato una busta verde? Di cosa si tratta?

Le buste verdi consegnate dal postino o da un Ufficiale Giudiziario contengono degli atti giudiziari, ossia quell’atto che può riguardare o un invito a testimoniare (cosiddetta citazione testi) o una citazione in giudizio o un ricorso in appello.

Atti giudiziari: cosa sono e quali sono

Gli atti giudiziari sono gli atti che si riferiscono ad un processo civile, penale o amministrativo il cui mittente può essere la cancelleria di un Giudice o un avvocato.

L’atto che proviene da autorità amministrative, nella specie quell’atto inviato da Agenzia delle Entrate, Inps, Carabinieri, Polizia, Comuni non può essere qualificabile come atto giudiziario.

L’atto giudiziario può essere consegnato a mano da un Ufficiale Giudiziario o dal postino il quale se non trova a casa il destinatario lascia nella cassetta della posta un avviso di giacenza. All’avviso di giacenza segue una raccomandata che avverte il destinatario del tentativo di consegna dell’atto giudiziario non andato a buon fine. Non serve tentare di fare i furbetti e non ritirare l’atto in quanto, trascorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata che contiene l’avviso del tentativo di consegna e della giacenza, la notifica si ritiene perfezionata per il destinatario.

Trascorsi, poi, 180 giorni dalla consegna dell’avviso e quindi di compiuta giacenza, l’atto viene restituito al mittente e non può più essere ritirato.

Gli atti giudiziari possono essere:

  • civili
  • penali
  • amministrativi

Atti giudiziari civili possono avere come mittente un avvocato o provenire da un Giudice. Se il mittente è un avvocato è possibile che sia un atto di :

  • citazione o ricorso (cassazione o separazione)
  • appello
  • precetto
  • pignoramento
  • sfratto per morosità o per finita locazione
  • citazione testimoni

Nel caso il mittente sia il Tribunale l’atto può essere riferito a :

  • sentenza
  • decreto ingiuntivo. Naturalmente, ci sono numerosi altri atti del procedimento civile che, però, sono interni al processo e non vengono direttamente notificati alle parti. Solo nel caso in cui la parte rimane contumace (ossia non si presenta al processo) l’atto viene notificato alla parte (ad esempio in caso di richiesta di interrogatorio formale).

Un’altra tipologia di atti giudiziari sono quelli penali.

Gli atti giudiziari penali possono essere :

  • informazione di garanzia ossia quella comunicazione con la quale l’indagato e la parte offesa vengono informati di essere indagati per un fatto illecito con la precisazione della data e dell’ora in cui è avvenuto il fatto. Con l’informazione di garanzia l’indagato ha la facoltà di nominare un legale di fiducia
  • avviso di richiesta di archiviazione
  • avviso della conclusione delle indagini preliminari con il quale si comunica all’indagato l’esercizio da parte del Pubblico Ministero di un’azione penale nei suoi confronti. Così facendo si da la possibilità all’indagato di predisporre un’adeguata difesa prima che inizi il processo, avanzando al Pubblico Ministero le proprie richieste. Nell’avviso delle indagini preliminari, oltre a contenere la sommaria enunciazione del tempo e luogo del fatto incriminato, del reato ascritto e delle norme di legge che si ritengono violate, contiene altresì l’avvertimento della possibilità di prendere visione dei documenti di indagine e di estrarne copia, nonché la facoltà dell’indagato (da esercitarsi entro il termine di 20 giorni) di presentare memorie, produrre documenti, chiedere il compimento di atti d’indagine nonchè la possibilità di chiedere di sottoporsi a interrogatorio o per rilasciare dichiarazioni
  • decreto di citazione a giudizio
  • avviso di fissazione dell’udienza preliminare
  • decreto penale di condanna
  • ordine di esecuzione con decreto di sospensione con il quale si avvisa il condannato che deve scontare la pena detentiva non superiore ai tre anni in modo da permettergli di presentare tramite il suo legale l’istanza per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione.

Per finire ci sono poi gli atti giudiziari amministrativi che possono riguardare:

  • una notifica di una sentenza
  • ricorso al T.A.R.
  • ricorso al Consiglio di Stato
  • ricorso per ottemperanza.

Uno dei delegati alla consegna degli atti giudiziari è l’ufficiale giudiziario.

Chi è l’Ufficiale Giudiziario?

Ai sensi dell’ art. 59 codice di procedura civile e dell’art. 1 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento Ufficio giudiziario) l’Ufficiale Giudiziario è “un ausiliario dell’Autorità giudiziaria”.

Infatti il compito di eseguire in concreto le decisioni di un Giudice è affidato ai loro aiutanti speciali quali appunto gli Ufficiali Giudiziari il cui compito è quello di collegamento tra il Giudice e la parte.

L’Ufficiale Giudiziario si trova presso le sedi capoluogo di distretto o circondario (Corte d’Appello o presso il Tribunale o nelle sezioni distaccate del Tribunale) e sono raccolti in uffici unici.

L’Ufficiale Giudiziario è incaricato della notificazione degli atti giudiziari, quali sentenze, decreti ingiuntivi, ordinanze di sfratto, ecc. e dei provvedimenti giudiziari, nella specie pignoramenti e tutti gli altri procedimenti di esecuzione forzata.

Cosa succede se mi viene notificato un atto di citazione e non mi presento in Tribunale

La notifica di un atto di citazione sta a significare che un altro soggetto ha intenzione di farci causa. Ma la causa comincia solo se chi ci ha inviato l’atto (cosiddetto attore) deposita, entro 10 giorni, presso la cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace (a seconda del tipo di lite), dal momento in cui abbiamo firmato la raccomandata con il plico, il proprio fascicolo contenente la copia della citazione che ci è stata notificata.

In caso contrario, decorso tale termine, la causa non ha più inizio; a meno che non siamo noi a voler proseguire (da soli) il giudizio.

Diverso il caso in cui sia un testimone a non presentarsi all’udienza.

Il testimone ha l’obbligo di presentarsi in udienza se citato dal legale di una delle parti in causa, per rendere la propria testimonianza. Tanto avviene sia in un processo civile che in un processo penale. Se il testimone non si presenta può essere condannato ad una sanzione che varia dai 100 euro ai 1.000 euro e l’accompagnamento coattivo con i carabinieri.

Il testimone, in caso di impedimento per giustificato motivo (che può essere di salute o impegni di lavoro)a presentarsi all’udienza, lo deve comunicare con anticipo alla cancelleria o al legale che lo ha citato inviando certificazione scritta comprovante la sua impossibilità. In tal caso il Giudice disporrà il rinvio dell’udienza a nuova data, dandone comunicazione al teste.

Studio Legale Buccarella

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