assegno di ricollocazione

Assegno di ricollocazione : cosa serve e come fare la domanda

Assegno di ricollocazione : cosa serve e come fare la domanda

Ricollocarsi nel mercato del lavoro ora si può: con l’Assegno di Ricollocazione (AdR).

Se ci si trova in uno stato di disoccupato e si cerca un aiuto per essere ricollocati nel mercato del lavoro si può richiedere il cosiddetto “assegno di ricollocazione” ossia un buono per disoccupati con cui si può accedere gratuitamente ai servizi di supporto per la ricerca di un lavoro presso i Centri per l’Impiego ed altri soggetti accreditati.

Tale voucher, che è una misura di politica attiva , consente al disoccupato che intende essere ricollocato nel mercato del lavoro di ricevere una assistenza intensiva e personalizzata per trovare un impiego.

Quindi, l’assegno di ricollocazione non è una somma di denaro che il disoccupato riceve bensì un buono che il disoccupato può spendere presso il Centro per l’Impiego o altro ente accreditato che offre un servizio per il lavoro.

All’operatore che assiste in modo intensivo e personalizzato il disoccupato per il reinserimento nel mercato del lavoro viene riconosciuto un’importo dell’assegno di ricollocazione (AdR).

Riferimento normativo

L’assegno di ricollocazione è stato istituito dall’art. 13 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, a sostegno dell’occupazione. 

Tale voucher, in via sperimentale, è stato introdotto, ad esclusivo beneficio dei disoccupati da almeno 4 mesi che percepivano la “Nuova assicurazione sociale per l’impiego” cosiddetta Naspi, con l’intento di ampliare la platea di potenziali destinatari al termine della fase di sperimentazione.

Difatti, l’Assegno di Ricollocazione (AdR) è entrato a regime a partire da marzo 2018 e può essere richiesto da tutti gli aventi diritto.

Tale bonus (AdR), con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 , è stato esteso ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, i quali possono richiederlo fino al 31 dicembre 2021.

Tale decreto n.4/19, inoltre, ha sospeso, fino alla stessa data (31.12.21), l’erogazione dell’Assegno di Ricollocazione per tutti coloro che percepiscono la cosiddetta NASPI.

Assegno di ricollocazione: chi può fare la domanda

L’Ente pubblico italiano incaricato alla gestione delle domande per l’Assegno di Ricollocazione è Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), che coordina la rete nazionale dei servizi per l’impiego e le politiche per tutti coloro che sono in cerca di una occupazione.

Tale bonus può essere richiesto direttamente ANPL per chi è in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) , mentre per i beneficiari del reddito di cittadinanza va richiesto sempre all’ ANPL ma nella sezione dedicata.

L’Assegno di Ricollocazione 2020 può essere richiesto dalle seguenti categorie di soggetti:

– lavoratori e lavoratrici che sono coinvolti negli accordi di ricollocazione in caso di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per riorganizzazione aziendale e crisi;

– coloro che beneficiano del Reddito di Cittadinanza se hanno una Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) attiva, hanno sottoscritto il patto per il lavoro/patto di servizio presso un Centro per l’Impiego e non hanno misure di politiche attive in corso.

Non possono più richiedere l’Assegno di Ricollocazione, fino al 31.01.2021 i disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione NASPI da più di 4 mesi.

L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE: COME FUNZIONA?

Il beneficiario dell’ assegno di ricollocazione può scegliere liberamente l’ente, tra quelli accreditati, da cui chiedere assistenza. L’ente scelto provvederà ad assegnare un tutor che affiancherà il disoccupato, attraverso un programma personalizzato di ricerca intensiva nelle opportunità di impiego adatte al suo profilo.

Il compito dell’operatore è quello di promuovere il profilo professionale del beneficiario assistito, presso potenziali datori di lavoro, selezionando altresì le posizioni aperte che possono interessare.

Quindi il tutor assiste il disoccupato nell’iter di candidatura e nell’affrontare le selezioni, seguendo lo stesso fino all’eventuale inserimento in azienda.

Il percorso di assistenza per la ricollocazione lavorativa deve concludersi entro 180 giorni. Può essere prorogato per altri 180 giorni nel caso di assunzione con contratto di durata almeno semestrale.

Ci sono, però, delle eccezioni per coloro che sono in Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per i quali la durata del percorso di assistenza per la ricollocazione lavorativa è pari a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale, comunque non inferiore a 180 giorni dal primo appuntamento svolto con il soggetto erogatore scelto, ed è prorogabile fino a ulteriori 360 giorni, se non è stato utilizzato tutto l’importo dell’assegno. entro il termine del trattamento di Cigs.

Se il contratto di lavoro è inferiore a 6 mesi il servizio è sospeso e può riprendere al termine del rapporto lavorativo con un assegno da cui viene eliminato l’eventuale importo già riscosso.

QUALE E’ L’IMPORTO DELL’ASSEGNO RICOLLOCAZIONE 2020

L’importo dell’Assegno di Ricollocazione che il tutor percepirà varia da un minimo di 250 Euro ad un massimo di circa 5000 Euro in base a due requisiti:

– grado di complessità del percorso di affiancamento del beneficiario

– tipologia di contratto dell’eventuale assunzione.

Infatti, il soggetto che ha erogato il servizio di assistenza per il disoccupato, in caso di successo occupazionale, in base alla tipologia di contratto con cui il disoccupato è stato ricollocato, può percepire i seguenti importi:

– da 1000 a 5000 Euro circa, nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e in apprendistato;

– da 500 a 2.500 Euro circa, nel caso di assunzione con contratto a termine di durata uguale o superiore a 6 mesi;

– da 250 a 1250 Euro circa, nel caso di assunzione con contratto a termine di durata da 3 a 6 mesi, solo per 5 regioni Sud Italia ovvero Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Se il programma di assistenza intensiva alla ricollocazione non raggiunge l’esito occupazionale, ovvero non porta all’assunzione del disoccupato destinatario del bonus, all’ente che lo ha erogato viene riconosciuta una quota fissa per il solo servizio di affiancamento, denominata ‘Fee4Services’.


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