Inps assegno sociale

L’assegno sociale a chi spetta

L’assegno sociale

L’assegno sociale ( ex pensione sociale) viene concesso alle persone con più di 65 anni aventi basso reddito. Infatti il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. Tale prestazione è concessa con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non può essere trasferito ai familiari superstiti né può essere erogato all’estero.

I requisiti per accedere all’assegno sociale sono:

  • Aver compiuto 65 anni da almeno 3 mesi
  • Essere cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia o essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • Aver soggiornato in via continuativa per almeno 10 anni
  • Risiedere in Italia
  • Aver un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Nel calcolo del reddito non vengono considerati :

  • i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
  • il proprio assegno sociale;
  • la casa di proprietà in cui si abita;
  • la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale;
  • i trattamenti di famiglia;
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità;
  • l’indennità di comunicazione per i sordomuti.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti; previsti dalla legge.

La misura massima dell’assegno è pari a 447,61 euro per 13 mensilità e per l’anno 2014 il limite di reddito è pari ad 5.818,93 euro annui.

Hanno diritto all’assegno in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.

L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

L’assegno ordinario di invalidità civile

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per ottenere l’assegno sociale sono richiesti i seguenti requisiti:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • telefono – chiamando il contact center dell’Inps;
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegato il certificato medico (mod. SS3) che viene redatto dal proprio medico curante.

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.

Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

 

 

 

 

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