La separazione consensuale e giudiziale

La separazione si distingue in separazione consensuale e separazione giudiziale o contenziosa.

La separazione consensuale è il procedimento a cui si ricorre quando i due coniugi sono d'accordo sia nel richiedere la separazione, sia su come regolare i loro rapporti quando cessa la convivenza. Devono quindi essere d’accordo sull’affidamento dei figli, sul diritto di visita del genitore a cui non sono stati affidati i figli, sull’assegnazione della casa coniugale, sul contributo al mantenimento dei figli o del coniuge economicamente più debole, oltre che sulle eventuali questioni patrimoniale ed economiche L’accordo viene stipulato in privato con l’assistenza di un avvocato, ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con l’atto di controllo relativo alla legittimità della separazione. Con questo atto il Giudice verifica la validità del consenso prestato dai coniugi e la compatibilità delle condizioni con la legge e con i principi di ordine pubblico. La separazione consensuale è da preferire in quanto presenta forme processuali più snelle e rapide. Forme più snelle e più rapide portano molti vantaggi tra i quali la riduzione dei costi. I tempi per una separazione consensuale sono relativamente brevi. Occorrono dai tre ai sette mesi circa, compatibilmente con le tempistiche del Tribunale per ottenere l’omologa.

 

La separazione giuridica o contenziosa è il procedimento portato avanti da uno dei due coniugi in contrasto con l’altro per ottenere una sentenza di separazione. Si verifica quando insorgono dei fatti, anche indipendenti dalla volontà di uno dei coniugi, tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare pregiudizio all’educazione dei figli. Nel caso in cui la fine del rapporto di convivenza sia da ricondurre a comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio da parte di uno dei coniugi, il giudice, se gli viene richiesto, può dichiarare che la separazione sia addebitabile ad un coniuge piuttosto che all’altro. La pronuncia di addebito comporta degli effetti di ordine patrimoniale ed economico al coniuge a cui sia stata addebitata la separazione. All’udienza di comparazione davanti al Presidente del Tribunale devono comparire obbligatoriamente entrambi i coniugi accompagnati dei rispettivi legali. Se non si presenta il coniuge che ha promosso la separazione, il presidente dichiara estinto il processo per rinuncia degli atti. Viceversa se non si presenta il coniuge convenuto, il Presidente deve fissare una nuova udienza. Se i due coniugi si presentano entrambi, il Presidente tenta la conciliazione, cercando di far desistere le parti a separarsi. Nel caso i due si riconciliano viene redatto un verbale e la causa si estingue. Nel caso in cui non riesce la conciliazione, il Presidente nomina un Giudice istruttore e fissa un’udienza di comparazione davanti a quest’ultimo.

La sentenza di separazione o l’omologa vengono emanati “ rebus sic stantibus”. La clausola rebus sic stantibus (locuzione latina traducibile con 'stando così le cose') specifica che le parti hanno concluso l’accordo tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente in quel momento, sicché fatti sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili, che modificano l'equilibrio dell'accordo a svantaggio di una parte, autorizzano questa a chiederne la modificazione o la risoluzione. Molti possono essere i motivi per cui è possibile chiedere la modifica del provvedimento di separazione. Ecco alcuni casi che possono originare la modifica delle condizioni di separazione.

  • il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento perché disoccupato, può, successivamente alla separazione aver reperito un'occupazione che gli consente di godere di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio;

  • il coniuge che versa l’assegno di mantenimento,successivamente alla separazione perde il lavoro o ha una riduzione dello stipendio

  • il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento ha ottenuto un aumento di stipendio

  • se uno dei due coniugi ha nascosto in sede di separazione l’esistenza di beni o ulteriori redditi

  • la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di un figlio da parte del coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento

Da questi pochi esempi si capisce che per chiedere la modifica dell’assegno di mantenimento occorre che insorgano giustificati motivi. Non basta aver perso un bene e sostenuto delle spese per poter richiedere la modifica dell’assegno

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